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Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione

La figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(R.S.P.P) è normata dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08),  in taluni casi il datore di lavoro può svolgere autonomamente tale ruolo (allegato II al d.lgs. 81/08), spesso e sempre di più si rivolge ad un professionista.

L’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno presenta numerosi vantaggi per il datore di lavoro:

  • esonera il datore di lavoro dall’obbligo seguire i corsi di formazione (della durata variabile tra 16 e 48 ore a seconda del livello di rischio aziendale) e di aggiornamento quinquennale per RSPP (della durata variabile tra 6 e 18 ore a seconda del livello di rischio aziendale) previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
  • si assume l’onere di gestire tutta la documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione all’evoluzione della normativa vigente;
  • cura la formazione periodica di tutti i lavoratori in relazione alla sicurezza;
  • sottopone al datore di lavoro un resoconto dei sopralluoghi periodici mettendo in evidenza le anomalie riscontrate e le soluzioni da adottare;
  • formalizza l’analisi dei rischi, redige ed aggiorna il piano degli interventi necessari al mantenimento di un elevato grado di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • fornisce in ogni momento assistenza telefonica;
  • organizza e gestisce la riunione periodica sulla sicurezza come richiesto dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

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